Art. 2. Classificazione dei presidi 1. Ai fini della verifica dei requisiti di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5 il cui possesso da' diritto all'iscrizione delle imprese nell'elenco regionale, i presidi inclusi nel nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale 11 luglio 1986 e successive modificazioni, sono classificati: a) "Personalizzati" in quanto costruiti totalmente o in prevalenza su misura mediante rilevazione sul paziente di impronte o modelli, affinche' possano costituire parte integrante del programma di previsione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro postumi; b) "Predisposti" in quanto trattasi di prodotti di serie che necessitano di individuazione e/o modifiche e/o adattamenti; c) "Finiti" per i quali neppure in parte e' richiesto l'intervento del tecnico abilitato per modifiche o adattamenti sull'utente. 2. Rientrano fra i presidi personalizzati i presidi contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 11. - 12. - 14. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 26. 3. Sono considerati presidi predisposti quelli relativi ai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 13. - 22. - 24. - 27. - 28. - 29. - 30. 4. Sono da considerarsi prodotti finiti quelli relativi ai codici di famiglie di appartenenza: 25. - 31.