Art. 2.
                     Classificazione dei presidi
 
   1.  Ai  fini  della  verifica  dei  requisiti di cui ai successivi
articoli 3, 4 e 5 il cui possesso da'  diritto  all'iscrizione  delle
imprese  nell'elenco  regionale,  i  presidi inclusi nel nomenclatore
tariffario approvato  con  decreto  ministeriale  11  luglio  1986  e
successive modificazioni, sono classificati:
     a)   "Personalizzati"   in  quanto  costruiti  totalmente  o  in
prevalenza su misura mediante rilevazione sul paziente di impronte  o
modelli,  affinche' possano costituire parte integrante del programma
di previsione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro postumi;
     b)  "Predisposti"  in  quanto  trattasi di prodotti di serie che
necessitano di individuazione e/o modifiche e/o adattamenti;
     c)   "Finiti"   per  i  quali  neppure  in  parte  e'  richiesto
l'intervento  del  tecnico  abilitato  per  modifiche  o  adattamenti
sull'utente.
   2.    Rientrano   fra   i   presidi   personalizzati   i   presidi
contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza:  11.
- 12. - 14. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 26.
   3.   Sono  considerati  presidi  predisposti  quelli  relativi  ai
seguenti codici di famiglie di appartenenza: 13. - 22. - 24. - 27.  -
28. - 29. - 30.
   4.  Sono da considerarsi prodotti finiti quelli relativi ai codici
di famiglie di appartenenza: 25. - 31.