Art. 3.
        Requisiti minimi necessari per le imprese produttrici
                      di presidi personalizzati
 
   1.  I  requisiti  minimi  necessari per l'iscrizione delle imprese
produttrici di presidi personalizzati nell'elenco regionale di cui al
precedente art. 1, sono:
     a)  per  quanto  attiene il personale, la presenza di un tecnico
abilitato per ogni specifica arte o professione ausiliaria esercitata
(meccanico  ortopedico,  oculista,  ottico, audioprotesista, o altra)
che sia il titolare dell'impresa o che operi esclusivamente in nome e
per conto di essa;
     b)  per  quanto  attiene  alla  dotazione di attrezzature e alle
caratteristiche dei locali, i  seguenti  e  specifici  per  tipologia
produttiva:
b1) AZIENDE ORTOPEDICHE:
   locali:  laboratori  di  produzione,  sala  modelli  o rilevazione
impronte, sala prove, sala d'aspetto;
   attrezzature:
    per   i  presidi  di  arti  inferiori:  trapano,  smerigliatrice,
apparecchio di  allineamento,  apparecchio  di  costruzione  protesi,
impianto  di decompressione per la laminazione delle resine, macchina
da cucire, fresatrice speciale ad albero inclinato;
    per   i  presidi  di  arti  superiori:  trapano,  smerigliatrice,
impianto di decompressione, macchina da cucire;
    per  apparecchi  per tronco: trapano, macchina da cucire, forno a
piastra o ad aria, smerigliatrice;
    per   tutori   per   arti   superiori   e   inferiori:   trapani,
smerigliatrici, impianto  saldatura,  macchina  da  cucire,  forno  a
piastra o ad aria;
    per calzature, plantari e rialzi: macchina da cucire, macchina da
cucire a torre o a braccio, banchino di fissaggio.
b2) LABORATORI OCULARISTICI:
   locali:  laboratori  di  produzione,  sala  modelli  o rilevazione
impronte, sala prove, sala d'aspetto;
   attrezzature:  becchi  "bunsen"  e attrezzi per la lavorazione del
vetro, materiali per impronte e per la lavorazione delle resine.
   2.  L'iscrizione  nell'elenco  regionale  dei fornitori di presidi
"personalizzati" puo' essere integrale in caso di possesso di tutti i
requisiti indicati nel presente articolo ovvero parziale in relazione
al possesso di una parte soltanto dei suddetti requisiti.  In  questo
secondo  caso,  le  imprese  possono fornire esclusivamente i presidi
"personalizzati" che risultino compatibili con i requisiti posseduti.
   3. Fermo restando il diritto alla libera scelta dell'assistito, il
rilievo delle misure, dei modelli o  impronte  e  le  relative  prove
possono essere effettuati presso sedi diverse delle imprese iscritte,
a condizione che tali operazioni  vengano  assicurate  dal  personale
tecnico di cui al precedente primo comma.
   4.  Le  imprese  sono tenute a comunicare alle U.S.S.L. i recapiti
istituiti, indicandone l'ubicazione e la  periodicita'  del  servizio
svolto che dovra' avere almeno cadenza mensile.
   5.   Unicamente  nel  caso  di  intrasportabilita'  del  paziente,
l'attivita' predetta e' consentita  presso  sedi  diverse  da  quelle
indicate alla U.S.S.L.