Art. 4. Requisiti minimi necessari per le imprese fornitrici di presidi predisposti 1. I requisiti minimi necessari per l'iscrizione delle imprese fornitrici di presidi predisposti nell'elenco regionale di cui al precedente art. 1, sono: a) per quanto attiene il personale, la presenza di un tecnico abilitato per ogni specifica arte o professione ausiliaria esercitata (meccanico ortopedico, oculista, ottico, audioprotesista, o altra) che sia il titolare dell'impresa o che operi esclusivamente in nome e per conto di essa; b) per quanto attiene alla dotazione di attrezzature e alle caratteristiche dei locali, i seguenti e specifici per tipologia produttiva: b1) AZIENDE ORTOPEDICHE: locali: laboratorio, sala misura o prove, sala d'aspetto; attrezzature: macchina da cucire, smerigliatrice, trapano. b2) AZIENDE AUDIOPROTESICHE: locali: sala insonorizzata per prove, di audiometria protesica in campo libero; attrezzature: audiometro tonale e vocale con impianto per campo libero, impedenrometro, orecchio elettronico, cabina silente per esami audiometrici; b3) ESERCIZI DI OTTICA: locali: sala vendite e gabinetto optometrico; attrezzature: frontifocometro, mola, forottero, nel caso di applicazione di lenti a contatto: oftalmometro, lampada a fessura, retinoscopio, sterilizzatore per lenti a contatto. 2. Fermo restando il diritto alla libera scelta dell'assistito, il rilievo delle misure, dei modelli o impronte e le relative prove possono essere effettuati presso sedi diverse delle imprese iscritte, a condizione che tali operazioni vengano assicurate dal personale tecnico di cui al precedente primo comma. 3. Le imprese sono tenute a comunicare alle U.S.S.L. i recapiti istituiti, indicandone l'ubicazione e la periodicita' del servizio svolto che dovra' avere almeno cadenza mensile. 4. Unicamente nel caso di intrasportabilita' del paziente, l'attivita' predetta e' consentita presso sedi diverse da quelle indicate alla U.S.S.L.