Art. 9. Funzioni della commissione tecnica 1. La commissione tecnica di cui al precedente art. 8 previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dai precedenti articoli 3, 4 e 5, esprime parere vincolante in ordine alla idoneita' delle imprese ad essere iscritte nell'elenco regionale istituito ai sensi del precedente art. 1. 2. Per l'accertamento dei predetti requisiti, la commissione, ove necessario, puo' disporre sopralluoghi da effettuarsi da almeno due membri della commissione stessa; la relativa decisione, e' comunque adottata dalla maggioranza dei componenti sulla base delle risultanze emerse. 3. La commissione regionale svolge attivita' di consulenza per la giunta regionale in materia di elevazione dello standard qualitativo di protesizzazione, di assistenza protesica non prevista dal nomenclatore tariffario connessa all'attuazione di programmi per la prevenzione, cura e riabilitazione dei disabili e degli anziani, introduzione di nuove tecniche e programmi di rieducazione di disabili. Analoghe funzioni consultive sono fornite dalla commissione tecnica regionale in relazione alla determinazione dei bisogni di formazione e alla promozione di opportune modalita' di risposta emergenti nel settore della fabbricazione e distribuzione di protesi. 4. La commissione, ove necessario, provvede ad un approfondito svolgimento dei propri lavori attraverso un'attivita' di consultazione, da instaurarsi, eventualmente, anche in regime di convenzione secondo modalita' determinate dalla giunta regionale, con universita', istituti a carattere scientifico di diritto pubblico e privato, oppure con strutture private specializzate in materia.