Art. 9.
                  Funzioni della commissione tecnica
 
   1.  La  commissione  tecnica  di  cui  al precedente art. 8 previa
verifica della sussistenza dei  requisiti  richiesti  dai  precedenti
articoli 3, 4 e 5, esprime parere vincolante in ordine alla idoneita'
delle imprese ad essere iscritte nell'elenco regionale  istituito  ai
sensi del precedente art. 1.
   2.  Per l'accertamento dei predetti requisiti, la commissione, ove
necessario, puo' disporre sopralluoghi da effettuarsi da  almeno  due
membri  della  commissione stessa; la relativa decisione, e' comunque
adottata dalla maggioranza dei componenti sulla base delle risultanze
emerse.
   3.  La commissione regionale svolge attivita' di consulenza per la
giunta regionale in materia di elevazione dello standard  qualitativo
di   protesizzazione,   di  assistenza  protesica  non  prevista  dal
nomenclatore tariffario connessa all'attuazione di programmi  per  la
prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei  disabili e degli anziani,
introduzione  di  nuove  tecniche  e  programmi  di  rieducazione  di
disabili. Analoghe funzioni consultive sono fornite dalla commissione
tecnica regionale in relazione alla  determinazione  dei  bisogni  di
formazione  e  alla  promozione  di  opportune  modalita' di risposta
emergenti nel settore della fabbricazione e distribuzione di protesi.
   4.  La  commissione,  ove  necessario, provvede ad un approfondito
svolgimento   dei   propri   lavori   attraverso   un'attivita'    di
consultazione,  da  instaurarsi,  eventualmente,  anche  in regime di
convenzione secondo modalita' determinate dalla giunta regionale, con
universita',  istituti  a carattere scientifico di diritto pubblico e
privato, oppure con strutture private specializzate in materia.