Art. 2.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
   1.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 43  dello  statuto  della  regione  ed
entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, addi' 13 febbraio 1988
 
                               TABACCI
 
  (Approvata  dal  consiglio  regionale  nella seduta del 23 dicembre
1987 e vistata dal commissario del Governo con nota  del  4  febbraio
1988 prot. n. 22502/217).