Art. 2. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, addi' 13 febbraio 1988 TABACCI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del 4 febbraio 1988 prot. n. 22502/217).