Art. 2. 1. Le norme di cui al precedente art. 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti regionali inquadrati nei ruoli regionali successivamente al 14 dicembre 1973 ad eccezione del personale trasferito alla regione per il quale abbiano gia' trovato applicazione le corrispondenti norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.