Art. 2.
 
   1.  Le  norme  di  cui al precedente art. 1 si applicano anche nei
confronti dei dipendenti regionali  inquadrati  nei  ruoli  regionali
successivamente  al  14  dicembre  1973  ad  eccezione  del personale
trasferito  alla  regione  per  il   quale   abbiano   gia'   trovato
applicazione le corrispondenti norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.