Art. 4. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, addi' 13 febbraio 1988 TABACCI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 dicembre 1982 e riapprovata nello stesso testo nella seduta del 24 febbraio 1983).