Art. 4.
 
   1.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, addi' 13 febbraio 1988
 
                               TABACCI
 
  (Approvata  dal  consiglio  regionale  nella seduta del 16 dicembre
1982 e riapprovata nello stesso testo nella seduta  del  24  febbraio
1983).