(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
           della regione Lombardia n. 13 del 30 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   Sino   all'entrata   in   vigore  della  legge  regionale  di
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio  finanziariio
1988,  e  comunque non oltre il 7 marzo 1988, e' autorizzato, a norma
dell'art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34,  l'esercizio
provvisorio  del  bilancio  della Regione per l'anno finanziario 1988
sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese  del
progetto  di  legge  del  bilancio  per  l'esercizio finanziario 1988
presentato al consiglio regionale, ai  sensi  del  predetto  art.  46
della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.