(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 23
                         del 26 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Per  l'attivita'  svolta  dalle  commissioni sanitarie di cui agli
artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 8  marzo  1985,  n.
13, e' attribuita, per ogni giornata di seduta e per un massimo di 15
sedute mensili, una indennita' di presenza nella misura di L.  20.000
al  presidente,  L.  15.000  agli  altri componenti e di L. 10.000 al
segretario, se ed in quanto compatibile con i rispettivi  trattamenti
economici.
   Ai   componenti   estranei   alla   pubblica   amministrazione  e'
attribuito, altresi', un compenso  di  L.  5.000  per  ogni  soggetto
esaminato  dalla commissione ed, inoltre, il trattamento di missione,
se ed in quanto dovuto in base alla normativa vigente sul trattamento
giuridico  ed  economico  del  personale  del  S.S.N.  e nella misura
prevista per il personale sanitario di qualifica apicale del S.S.N.
   Ai  componenti  ed  al  segretario  degli  organismi  di  cui agli
articoli 14, 16, 17 e 18 della legge regionale 8 marzo 1985,  n.  13,
nonche'  degli  altri organismi istituiti ai sensi della medesima, e'
attribuita, con pari decorrenza e per ogni giornata  di  seduta,  una
indennita'  nella  misura unica di L. 20.000, oltre al trattamento di
missione se ed in quanto dovuto in base alla  normativa  vigente  sul
trattamento  giuridico ed economico del personale del S.S.N. e con le
stesse modalita' di cui al comma precedente del presente articolo.