Art. 3.
 
   I  presidenti delle commissioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12
e 13 della legge regionale 8  marzo  1985,  n.  13,  provvedono  alla
convocazione  dei  richiedenti mediante avviso da inviarsi tramite il
comune di residenza dell'interessato, almeno venti giorni prima della
data stabilita per la visita collegiale.
   Nell'avviso  di  convocazione  deve essere indicata la facolta' di
avvalersi dell'assistenza di un proprio medico di fiducia.
   Il  giudizio  delle commissioni di cui al primo comma del presente
articolo deve essere comunicato dal segretario,  entro  dieci  giorni
dalla  data  della decisione, all'interessato, previa notifica a cura
del comune di residenza del medesimo.
   Contro  il  giudizio  della  commissione di prima istanza ed entro
trenta giorni dalla relativa notifica, l'interessato puo'  presentare
ricorso   in  carta  libera  alla  competente  commissione  sanitaria
regionale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.