Art. 4. Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, viene cosi' sostituito: "Nelle commissioni provinciali con prevalenti funzioni tecnico-sanitarie, la cui composizione prevedeva la partecipazione del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario, questi sono sostituiti da funzionari laureati in medicina e chirurgia dei servizi di cui all'art. 35 della legge regionale 57/80, ovvero da funzionari medici di qualifica apicale iscritti nel ruolo regionale del S.S.N. Nelle commissioni provinciali non sanitarie, la cui composizione prevedeva la partecipazione del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario, questi sono sostituiti da dipendenti regionali con qualifica di funzionario o dirigente.