Art. 5. La lettera a) del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, e' integrata con l'aggiunta, al termine della frase, della dizione "o da un funzionario medico del livello apicale dell'area funzionale di prevenzione e sanita' pubblica, iscritto nel ruolo regionale del S.S.N.".