Art. 4.
 
   Le  spese per il funzionamento delle commissioni esaminatrici sono
a carico dell'ente  gestore  dei  corsi  e  devono  essere  impegnate
contestualmente  al  provvedimento  di nomina dei componenti; ciascun
ente gestore provvedera' ad assumere sul proprio  bilancio  le  spese
relative.