(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 5
                         del 3 febbraio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Ambito della legge
 
   1.  La  Regione, nel rispetto delle proprie competenze legislative
ed amministrative, puo' avvalersi di consulenze, conferire  incarichi
e rchiedere pareri a persone ed enti estranei all'amministrazione:
     a)  per  lo  studio  e  la  ricerca  in  ordine  a  problemi  di
particolare rilievo scientifico, economico, tecnico, organizzativo  e
legislativo;
     b)  per  la  soluzione di problemi e l'apprestamento di progetti
richiedenti specifiche competenze professionali;
     c)  per  l'esplicazione  a  tempo  limitato  di funzioni ad alta
specializzazione;
   a  condizione  che  la  professionalita' richiesta non consenta di
utilizzare   il   personale   regionale    ovvero    che    l'urgenza
dell'espletamento  della  collaborazione  e l'assenza di personale in
possesso dei requisiti di professionalita' necessari all'espletamento
della  stessa  non  consenta l'assunzione di nuovo personale mediante
pubblico concorso, ovvero ancora quando  il  personale  regionale  in
possesso  della professionalita' richiesta sia impegnato in attivita'
non altrimenti espletabili.
   2.  Non possono essere affidati incarichi per le collaborazioni di
cui all'art. 2:
     a)   a   persone   che  siano  in  conflitto  di  interesse  con
l'amministrazione regionale;
     b)  a  chi  abbia  in  corso incarichi professionali comportanti
conflitti di interesse con la Regione nella specifica materia;
     c)  a  parenti  o  affini entro il terzo grado di amministratori
regionali;
     d)  ai  membri  degli  organi  regionali  di  controllo  e della
commissione di controllo sugli atti della Regione;
     e)  ad  ex  dipendenti di amministrazioni pubbliche, collocati a
riposo  con  applicazione  dei  benefici  previsti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
     f)  ad  ex  dipendenti regionali che non siano stati collocati a
riposo per raggiunti limiti di servizio o  di  eta',  prima  che  sia
trascorso  un anno dalla data di effettiva cessazione del rapporto di
lavoro con la regione Piemonte.