(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 5 del 3 febbraio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito della legge 1. La Regione, nel rispetto delle proprie competenze legislative ed amministrative, puo' avvalersi di consulenze, conferire incarichi e rchiedere pareri a persone ed enti estranei all'amministrazione: a) per lo studio e la ricerca in ordine a problemi di particolare rilievo scientifico, economico, tecnico, organizzativo e legislativo; b) per la soluzione di problemi e l'apprestamento di progetti richiedenti specifiche competenze professionali; c) per l'esplicazione a tempo limitato di funzioni ad alta specializzazione; a condizione che la professionalita' richiesta non consenta di utilizzare il personale regionale ovvero che l'urgenza dell'espletamento della collaborazione e l'assenza di personale in possesso dei requisiti di professionalita' necessari all'espletamento della stessa non consenta l'assunzione di nuovo personale mediante pubblico concorso, ovvero ancora quando il personale regionale in possesso della professionalita' richiesta sia impegnato in attivita' non altrimenti espletabili. 2. Non possono essere affidati incarichi per le collaborazioni di cui all'art. 2: a) a persone che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione regionale; b) a chi abbia in corso incarichi professionali comportanti conflitti di interesse con la Regione nella specifica materia; c) a parenti o affini entro il terzo grado di amministratori regionali; d) ai membri degli organi regionali di controllo e della commissione di controllo sugli atti della Regione; e) ad ex dipendenti di amministrazioni pubbliche, collocati a riposo con applicazione dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; f) ad ex dipendenti regionali che non siano stati collocati a riposo per raggiunti limiti di servizio o di eta', prima che sia trascorso un anno dalla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro con la regione Piemonte.