Art. 11.
                           Oneri finanziari
 
   1.  Le  spese  relative  alle  collaborazioni di cui alla presente
legge  sono  imputate   esclusivamente   all'interno   dell'area   di
attivita', in capitoli successivi aventi le seguenti denominazioni:
    1)   spese  per  progettazioni  tecniche,  economico-finanziarie,
organizzative,   paesaggistiche,   urbanistiche   e   di    riassetto
territoriale e per la stesura di perizie tecniche;
    2)  spese  per  consulenze per lo studio di specifici problemi di
interesse regionale;
    3) spese per ricerche;
    4)  spese  per  collaborazioni  istituzionali con enti e istituti
pubblici, con gli enti strumentali della Regione e con le societa'  a
prevalente partecipazione regionale;
    5) spese per incarichi per lo svolgimento di funzioni richiedenti
elevata qualificazione o per l'esplicazione straordinaria di mansioni
specializzate.
   Gli  stanziamenti  annuali dei capitoli suddetti sono stabiliti in
base ai piani previsionali di cui al precedente art. 2.
   2.  E'  fatto  divieto di utilizzare, per il pagamento di somme ai
titoli di cui sopra, altri capitoli di  spesa  se  non  per  espressa
disposizione legislativa.