Art. 11. Oneri finanziari 1. Le spese relative alle collaborazioni di cui alla presente legge sono imputate esclusivamente all'interno dell'area di attivita', in capitoli successivi aventi le seguenti denominazioni: 1) spese per progettazioni tecniche, economico-finanziarie, organizzative, paesaggistiche, urbanistiche e di riassetto territoriale e per la stesura di perizie tecniche; 2) spese per consulenze per lo studio di specifici problemi di interesse regionale; 3) spese per ricerche; 4) spese per collaborazioni istituzionali con enti e istituti pubblici, con gli enti strumentali della Regione e con le societa' a prevalente partecipazione regionale; 5) spese per incarichi per lo svolgimento di funzioni richiedenti elevata qualificazione o per l'esplicazione straordinaria di mansioni specializzate. Gli stanziamenti annuali dei capitoli suddetti sono stabiliti in base ai piani previsionali di cui al precedente art. 2. 2. E' fatto divieto di utilizzare, per il pagamento di somme ai titoli di cui sopra, altri capitoli di spesa se non per espressa disposizione legislativa.