Art. 12.
                             Norma finale
 
   1.  La  legge  regionale  del 6 novembre 1978, n. 65, e' abrogata,
come qualsiasi altra norma regionale incompatibile  con  la  presente
legge.
   2. Sono altresi' abrogate la legge regionale del 29 dicembre 1981,
n. 54 e  la  lettera  f)  dell'art.  31,  primo  comma,  della  legge
regionale del 23 gennaio 1984, n. 8.
   3. Costituendo la presente legge disciplina generale della materia
ogni deroga legislativa alla stessa va assunta in modo espresso.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, addi' 25 gennaio 1988
 
                               BELTRAMI