Art. 12. Norma finale 1. La legge regionale del 6 novembre 1978, n. 65, e' abrogata, come qualsiasi altra norma regionale incompatibile con la presente legge. 2. Sono altresi' abrogate la legge regionale del 29 dicembre 1981, n. 54 e la lettera f) dell'art. 31, primo comma, della legge regionale del 23 gennaio 1984, n. 8. 3. Costituendo la presente legge disciplina generale della materia ogni deroga legislativa alla stessa va assunta in modo espresso. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, addi' 25 gennaio 1988 BELTRAMI