Art. 2. Forme della collaborazione 1. Le modalita' di espletamento della collaborazione richiesta a persone ed enti estranei all'amministrazione regionale possono essere configurate esclusivamente in una delle seguenti forme: 1) "progettazioni", sia tecniche che economiche; 2) "consulenze" su argomenti specifici; 3) "ricerche", su temi, argomenti e problemi specifici; 4) "incarichi" a tempo limitato, in relazione alla realizzazione di obiettivi specifici o per periodi di tempo non superiori a tre esercizi finanziari.