Art. 2.
                      Forme della collaborazione
 
   1.  Le  modalita' di espletamento della collaborazione richiesta a
persone ed enti estranei all'amministrazione regionale possono essere
configurate esclusivamente in una delle seguenti forme:
    1) "progettazioni", sia tecniche che economiche;
    2) "consulenze" su argomenti specifici;
    3) "ricerche", su temi, argomenti e problemi specifici;
    4)  "incarichi" a tempo limitato, in relazione alla realizzazione
di obiettivi specifici o per periodi di tempo  non  superiori  a  tre
esercizi finanziari.