Art. 3. Disposizioni generali 1. Le deliberazioni relative alle collaborazioni di cui agli articoli precedenti sono adottate dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo espressamente previsti, sentiti i responsabili di settore interessati. 2. I suddetti stanziamenti sono fissati in sede di formulazione del bilancio annuale sulla base di piani previsionali predisposti ed approvati, sentita la commissione programmazione e bilancio, della giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio. 3. I piani previsionali di cui al precedente comma dovranno essere rapportati a periodi almeno annuali ed indicare le linee essenziali ed il programma delle collaborazioni da affidare per almeno il 70% degli stanziamenti da inserire nel bilancio. 4. Il programma delle collaborazioni di cui al comma precedente, prima dell'approvazione da parte della giunta regionale, e' discusso con le organizzazioni sindacali, unitamente ai risultati delle collaborazioni affidate nell'anno precedente, al fine di verificarne l'impatto con l'organizzazione del lavoro delle strutture regionali aventi competenza nelle materie oggetto delle collaborazioni medesime. 5. Nelle deliberazioni di cui al 1 comma debbono essere determinati: 1) le specifiche ragioni in merito alla necessita' del conferimento della collaborazione; 2) l'oggetto della collaborazione; 3) le condizioni, le modalita' ed i termini temporali per l'espletamento della stessa; 4) la forma con la quale ne saranno resi pubblici i risultati; 5) le modalita' di pagamento; 6) il relativo onere e la spesa da impegnarsi; 7) gli elementi essenziali della convenzione da stipularsi, il cui schema in ogni caso prevedera' dettagliatamente e compiutamente il programma di svolgimento delle prestazioni oggetto della medesima, nonche' la facolta' dell'amministrazione di recedere dal contratto qualora circostanze sopravvenute facciano venir meno la necessita' della collaborazione. 6. Le deliberazioni di cui al 1 comma dovranno essere corredate da un dettagliato curriculum vitae della persona ovvero da una descrizione dell'oggetto sociale e delle principali attivita' realizzate dalla societa' o ente cui si voglia affidare la collaborazione, nel quale dovranno essere evidenziate le peculiari competenze ed esperienze tecnico-professionali. 7. Quando la collaborazione si configuri in una delle forme di cui al precedente art. 2, nn. 1, 2 e 3, il contratto deve stabilire in quale forma il soggetto incaricato della medesima deve rassegnare all'amministrazione committente il risultato delle proprie prestazioni. 8. Nell'affidamento delle collaborazioni di cui alla presente legge l'amministrazione regionale, in relazione al tipo di prestazione richiesta, alla professionalita' necessaria ed all'eventuale urgenza di conseguire i risultati, potra' avvalersi di: a) Enti strumentali della Regione e societa' a prevalente partecipazione regionale; b) Universita' e Politecnico; c) Enti ed Istituti scientifici di natura pubblica; d) Enti e Organismi, anche privati, di ricerca o di progettazione specializzati; e) esperti o professionisti di notoria esperienza ed elevata capacita' professionale, iscritti in albi professionali laddove necessario per lo svolgimento della collaborazione, da incaricarsi individualmente o collegialmente. 9. L'amministrazione non puo' procedere all'affidamento di collaborazioni a dipendenti di enti pubblici se non dopo aver acquisito l'assenso scritto dell'ente di appartenenza dei medesimi, al quale dovranno essere preventivamente comunicati l'oggetto della collaborazione, nonche' le condizioni e le modalita' ed i termini temporali per l'espletamento della stessa.