Art. 3.
                        Disposizioni generali
 
   1.  Le  deliberazioni  relative  alle  collaborazioni  di cui agli
articoli  precedenti  sono  adottate   dalla   giunta   regionale   e
dall'ufficio  di presidenza del consiglio regionale nell'ambito delle
rispettive competenze e nei limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio
all'uopo  espressamente  previsti,  sentiti i responsabili di settore
interessati.
   2.  I  suddetti  stanziamenti sono fissati in sede di formulazione
del bilancio annuale sulla base di piani previsionali predisposti  ed
approvati,  sentita  la  commissione programmazione e bilancio, della
giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio.
   3. I piani previsionali di cui al precedente comma dovranno essere
rapportati a periodi almeno annuali ed indicare le  linee  essenziali
ed  il  programma  delle collaborazioni da affidare per almeno il 70%
degli stanziamenti da inserire nel bilancio.
   4.  Il  programma delle collaborazioni di cui al comma precedente,
prima dell'approvazione da parte della giunta regionale, e'  discusso
con  le  organizzazioni  sindacali,  unitamente  ai  risultati  delle
collaborazioni affidate nell'anno precedente, al fine di  verificarne
l'impatto  con  l'organizzazione del lavoro delle strutture regionali
aventi  competenza  nelle  materie   oggetto   delle   collaborazioni
medesime.
   5.   Nelle  deliberazioni  di  cui  al  1  comma  debbono  essere
determinati:
    1)   le   specifiche   ragioni  in  merito  alla  necessita'  del
conferimento della collaborazione;
    2) l'oggetto della collaborazione;
    3)  le  condizioni,  le  modalita'  ed  i  termini  temporali per
l'espletamento della stessa;
    4) la forma con la quale ne saranno resi pubblici i risultati;
    5) le modalita' di pagamento;
    6) il relativo onere e la spesa da impegnarsi;
    7)  gli  elementi  essenziali della convenzione da stipularsi, il
cui schema in ogni caso prevedera' dettagliatamente  e  compiutamente
il programma di svolgimento delle prestazioni oggetto della medesima,
nonche' la facolta' dell'amministrazione di  recedere  dal  contratto
qualora  circostanze  sopravvenute  facciano venir meno la necessita'
della collaborazione.
   6.  Le  deliberazioni di cui al 1 comma dovranno essere corredate
da un dettagliato  curriculum  vitae  della  persona  ovvero  da  una
descrizione   dell'oggetto   sociale  e  delle  principali  attivita'
realizzate  dalla  societa'  o  ente  cui  si  voglia   affidare   la
collaborazione,  nel  quale  dovranno essere evidenziate le peculiari
competenze ed esperienze tecnico-professionali.
   7. Quando la collaborazione si configuri in una delle forme di cui
al precedente art. 2, nn. 1, 2 e 3, il contratto  deve  stabilire  in
quale  forma  il  soggetto  incaricato della medesima deve rassegnare
all'amministrazione   committente   il   risultato   delle    proprie
prestazioni.
   8.  Nell'affidamento  delle  collaborazioni  di  cui alla presente
legge  l'amministrazione  regionale,  in   relazione   al   tipo   di
prestazione    richiesta,   alla   professionalita'   necessaria   ed
all'eventuale urgenza di conseguire i risultati, potra' avvalersi di:
     a)  Enti  strumentali  della  Regione  e  societa'  a prevalente
partecipazione regionale;
     b) Universita' e Politecnico;
     c) Enti ed Istituti scientifici di natura pubblica;
     d)   Enti   e   Organismi,   anche  privati,  di  ricerca  o  di
progettazione specializzati;
     e)  esperti  o  professionisti  di notoria esperienza ed elevata
capacita'  professionale,  iscritti  in  albi  professionali  laddove
necessario  per  lo  svolgimento della collaborazione, da incaricarsi
individualmente o collegialmente.
   9.   L'amministrazione   non  puo'  procedere  all'affidamento  di
collaborazioni a  dipendenti  di  enti  pubblici  se  non  dopo  aver
acquisito  l'assenso  scritto dell'ente di appartenenza dei medesimi,
al quale dovranno essere preventivamente comunicati  l'oggetto  della
collaborazione,  nonche'  le  condizioni  e le modalita' ed i termini
temporali per l'espletamento della stessa.