Art. 4.
                            Progettazioni
 
   1.  Le  progettazioni  possono  riguardare  sia  la  redazione  di
progetti di opere pubbliche di competenza della  Regione,  o  per  le
quali  la Regione assuma le vesti di stazione appaltante per conto di
altri enti pubblici, sia la  stesura  di  perizie  tecniche,  sia  la
definizione  di programmi e progetti di natura economico-finanziaria,
organizzativa, paesaggistica,  urbanistica  e  piu'  in  generale  di
riassetto territoriale, comunque di competenza regionale.
   2.  Gli incarichi per lo svolgimento delle progettazioni di cui al
precedente  comma  saranno  affidati  ad  esperti  iscritti  in  albi
professionali  o  in  possesso  di  peculiari  e  notorie  competenze
professionali ovvero a societa'  o  enti  in  possesso  di  specifica
competenza in materia.