Art. 4. Progettazioni 1. Le progettazioni possono riguardare sia la redazione di progetti di opere pubbliche di competenza della Regione, o per le quali la Regione assuma le vesti di stazione appaltante per conto di altri enti pubblici, sia la stesura di perizie tecniche, sia la definizione di programmi e progetti di natura economico-finanziaria, organizzativa, paesaggistica, urbanistica e piu' in generale di riassetto territoriale, comunque di competenza regionale. 2. Gli incarichi per lo svolgimento delle progettazioni di cui al precedente comma saranno affidati ad esperti iscritti in albi professionali o in possesso di peculiari e notorie competenze professionali ovvero a societa' o enti in possesso di specifica competenza in materia.