Art. 5.
                              Consulenze
 
   1. Le consulenze sono lo strumento di cui la Regione si avvale per
lo studio di singoli e specifici problemi di interesse regionale,  la
cui  complessita'  presupponga  la necessita' di avvalersi di esperti
particolarmente qualificati e specializzati, nonche' in  possesso  di
specifiche  conoscenze  ed esperienze professionali non riscontrabili
tra il personale regionale.