Art. 5. Consulenze 1. Le consulenze sono lo strumento di cui la Regione si avvale per lo studio di singoli e specifici problemi di interesse regionale, la cui complessita' presupponga la necessita' di avvalersi di esperti particolarmente qualificati e specializzati, nonche' in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze professionali non riscontrabili tra il personale regionale.