Art. 6. Ricerche 1. La ricerca e' affidata dall'amministrazione ad enti, istituti ed esperti, aventi particolari ed elevate conoscenze tecniche, ogni qualvolta occorra procedere allo studio approfondito di tematiche o di settori di attivita' per i quali sia necessario disporre di dati tecnici, di analisi specialistiche, di informazioni, di riscontri puntuali, di verifiche e controlli o di altri elementi non utilmente ottenibili con altro mezzo. 2. Nella deliberazione di affidamento della ricerca e nella relativa convenzione, oltre alla definizione dei rapporti fra il ricercatore e l'amministrazione committente in ordine alla utilizzazione dei risultati della ricerca stessa, anche sotto il profilo dei diritti di autore, dovranno essere specificatamente disciplinate le modalita' di coordinamento fra l'attivita' del ricercatore e quella delle strutture regionali cui tale forma di collaborazione e' di supporto o connessa.