Art. 6.
                               Ricerche
 
   1.  La  ricerca e' affidata dall'amministrazione ad enti, istituti
ed esperti, aventi particolari ed elevate conoscenze  tecniche,  ogni
qualvolta  occorra  procedere allo studio approfondito di tematiche o
di settori di attivita' per i quali sia necessario disporre  di  dati
tecnici,  di  analisi  specialistiche,  di informazioni, di riscontri
puntuali, di verifiche e controlli o di altri elementi non  utilmente
ottenibili con altro mezzo.
   2.  Nella  deliberazione  di  affidamento  della  ricerca  e nella
relativa convenzione, oltre alla  definizione  dei  rapporti  fra  il
ricercatore   e   l'amministrazione   committente   in   ordine  alla
utilizzazione dei risultati della  ricerca  stessa,  anche  sotto  il
profilo  dei  diritti  di  autore,  dovranno  essere specificatamente
disciplinate  le  modalita'  di  coordinamento  fra  l'attivita'  del
ricercatore  e  quella  delle  strutture  regionali cui tale forma di
collaborazione e' di supporto o connessa.