Art. 7. Incarichi 1. Per lo svolgimento di funzioni che richiedono elevata qualificazione e per l'esplicazione straordinaria o a tempo limitato di mansioni specializzate, e' ammesso, ai sensi dell'art. 85, quinto comma, dello statuto della regione Piemonte, il conferimento di incarichi a persone estranee all'amministrazione in possesso di peculiari, notorie e comprovate esperienze e competenze professionali, la cui durata non puo' eccedere i tre esercizi finanziari. 2. Il provvedimento di conferimento dell'incarico viene adottato dalla giunta regionale, sentita la commissione programmazione e bilancio. 3. L'espletamento delle funzioni oggetto dell'incarico dovra' consentire, oltre che il raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nell'atto deliberativo di cui al comma precedente, anche l'aggiornamento professionale ed un maggiore arricchimento delle capacita' professionali del personale regionale. 4. A tale fine il destinatario dell'incarico dovra' svolgere il medesimo in stretto raccordo con le strutture regionali alle cui attribuzioni sono connesse le materie oggetto dell'incarico e garantire una presenza presso le medesime la cui entita' e le cui modalita' saranno stabilite nella deliberazione di affidamento e nella relativa convenzione.