Art. 7.
                              Incarichi
 
   1.   Per   lo  svolgimento  di  funzioni  che  richiedono  elevata
qualificazione e per l'esplicazione straordinaria o a tempo  limitato
di  mansioni specializzate, e' ammesso, ai sensi dell'art. 85, quinto
comma, dello statuto  della  regione  Piemonte,  il  conferimento  di
incarichi  a  persone  estranee  all'amministrazione  in  possesso di
peculiari,   notorie   e   comprovate   esperienze    e    competenze
professionali,  la  cui  durata  non  puo'  eccedere  i  tre esercizi
finanziari.
   2.  Il  provvedimento di conferimento dell'incarico viene adottato
dalla giunta  regionale,  sentita  la  commissione  programmazione  e
bilancio.
   3.  L'espletamento  delle  funzioni  oggetto  dell'incarico dovra'
consentire, oltre che il  raggiungimento  degli  specifici  obiettivi
individuati  nell'atto deliberativo di cui al comma precedente, anche
l'aggiornamento professionale  ed  un  maggiore  arricchimento  delle
capacita' professionali del personale regionale.
   4.  A  tale  fine il destinatario dell'incarico dovra' svolgere il
medesimo in stretto raccordo con  le  strutture  regionali  alle  cui
attribuzioni   sono  connesse  le  materie  oggetto  dell'incarico  e
garantire una presenza presso le medesime la cui  entita'  e  le  cui
modalita'  saranno  stabilite  nella  deliberazione  di affidamento e
nella relativa convenzione.