Art. 8.
                               Compensi
 
   1.  I  compensi  per  le collaborazioni di cui alla presente legge
devono  essere  stabiliti  sulla  base  delle  tariffe  professionali
vigenti  per  le  attivita'  oggetto  dell'incarico o per quelle piu'
affini oppure sulla base delle tariffe normalmente praticate da enti,
istitui  ed  organismi di cui all'ottavo comma del precedente art. 3;
in mancanza  delle  predette  tariffe  i  compensi  sono  commisurati
all'oggettiva entita' della prestazione.