Art. 8. Compensi 1. I compensi per le collaborazioni di cui alla presente legge devono essere stabiliti sulla base delle tariffe professionali vigenti per le attivita' oggetto dell'incarico o per quelle piu' affini oppure sulla base delle tariffe normalmente praticate da enti, istitui ed organismi di cui all'ottavo comma del precedente art. 3; in mancanza delle predette tariffe i compensi sono commisurati all'oggettiva entita' della prestazione.