Art. 9. Informazione 1. La giunta e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro 15 giorni dalla loro adozione, danno comunicazione in seduta del consiglio regionale delle deliberazioni relative a collaborazioni previste dalla presente legge e dagli stessi adottate. 2. La giunta regionale, preventivamente alla loro adozione, da' informazione alle organizzazioni sindacali delle deliberazioni relative alle collaborazioni previste dalla presente legge. 3. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio una relazione sullo stato di attuazione delle collaborazioni a carattere pluriennale.