Art. 9.
                             Informazione
 
   1.  La  giunta  e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale,
entro 15 giorni dalla loro adozione, danno  comunicazione  in  seduta
del consiglio regionale delle deliberazioni relative a collaborazioni
previste dalla presente legge e dagli stessi adottate.
   2.  La  giunta  regionale, preventivamente alla loro adozione, da'
informazione  alle  organizzazioni  sindacali   delle   deliberazioni
relative alle collaborazioni previste dalla presente legge.
   3.  La  giunta  regionale  presenta  annualmente  al consiglio una
relazione sullo stato di attuazione delle collaborazioni a  carattere
pluriennale.