(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 15 del 16 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Indennita' di missione 1. L'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1982, n. 23 concernente "Determinazione dell'indennita' di presenza, del rimborso delle spese di viaggio e del trattamento di missione dei componenti dell'organo regionale di controllo" e' cosi' sostituito: "Art. 1. - Ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate spetta un'indennita' di L. 70.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio. 2. Al presidente spetta un'indennita' di L. 100.000 ed al vice presidente vicario spetta un'indennita' di L. 85.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio. 3. L'indennita' e' corrisposta nella suddetta misura con decorrenza dall'entrata in vigore della presente Legge".