(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 15 del 16 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Indennita' di missione
 
   1.   L'art.  1  della  legge  regionale  30  aprile  1982,  n.  23
concernente "Determinazione dell'indennita' di presenza, del rimborso
delle  spese  di viaggio e del trattamento di missione dei componenti
dell'organo regionale di controllo" e' cosi' sostituito:
   "Art.  1.  -  Ai  componenti del comitato regionale di controllo e
delle sezioni decentrate spetta un'indennita' di L. 70.000  per  ogni
giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.
   2.  Al  presidente  spetta  un'indennita' di L. 100.000 ed al vice
presidente  vicario  spetta  un'indennita'  di  L.  85.000  per  ogni
giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.
   3.   L'indennita'   e'   corrisposta  nella  suddetta  misura  con
decorrenza dall'entrata in vigore della presente Legge".