Art. 2. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazine di quanto disposto dal precedente art. 1 si provvede mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.2.3.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennita' di missione ed i rimborsi spese" iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge regionale Lombardia. Milano, addi' 11 aprile 1988 TABACCI (Approvata del consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 1 aprile 1988 prot. n. 20202/692).