Art. 2.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazine  di quanto disposto dal
precedente art. 1 si provvede mediante impiego delle somme  stanziate
al  cap.  1.1.2.3.1.322  "Spese  per  il  funzionamento  di consigli,
comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di  presenza,  le
indennita'  di  missione ed i rimborsi spese" iscritto nello stato di
previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario  1988
e successivi.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge regionale Lombardia.
    Milano, addi' 11 aprile 1988
 
                               TABACCI
 
   (Approvata  del  consiglio  regionale nella seduta del 17 febbraio
1988 e vistata dal commissario del Governo con  nota  del  1  aprile
1988 prot. n. 20202/692).