Art. 11. Compensi e rimborsi Ai membri del comitato non dipendenti regionali e' corrisposta una indennita' di L. 30.000, al lordo delle ritenute fiscali per ogni giornata di seduta. Ai componenti che risiedono in un comune diverso da quello dove si svolge la seduta e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggi di andata e ritorno compiuti con i mezzi pubblici di linea tra il comune di residenza e il comune ove si svolge la seduta del comitato, documentate mediante presentazione dei relativi biglietti. Nel caso in cui i viaggi siano compiuti con autovettura propria e' corrisposto un rimborso spese forfettario pari al costo di un quinto di litro di benzina super per ogni chilometro, nonche' ad eventuali spese autostradali debitamente documentate. Ai componenti del comitato che per ragioni del loro ufficio debbano recarsi in localita' diversa da quelle dove ha sede il comitato stesso spetta, oltre all'indennita' prevista dal precedente comma, lo stesso trattamento economico di missione spettante ai dipendenti regionali della piu' alta fascia funzionale di inquadramento. Ai componenti del comitato con la qualifica di eperti e di cui all'art. 8, primo comma, lettera h), i compensi di rimborso loro dovuti per l'attivita' svolta vengono determinati dalla giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 16, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9. Alla liquidazione delle indennita' di presenza e di missione, provvede trimestralmente la giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi sottoscritti dal presidente e dal segretario del C.R.I.A. Alle spese di cui al presente articolo nonche' a quelle di funzionamento del comitato si provvedera' con imputazione al cap. 4190 per l'anno 1986 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.