Art. 11.
                         Compensi e rimborsi
 
   Ai membri del comitato non dipendenti regionali e' corrisposta una
indennita' di L. 30.000, al lordo delle  ritenute  fiscali  per  ogni
giornata di seduta.
   Ai componenti che risiedono in un comune diverso da quello dove si
svolge la seduta e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggi  di
andata e ritorno compiuti con i mezzi pubblici di linea tra il comune
di residenza e il comune  ove  si  svolge  la  seduta  del  comitato,
documentate mediante presentazione dei relativi biglietti.
   Nel caso in cui i viaggi siano compiuti con autovettura propria e'
corrisposto un rimborso spese forfettario pari al costo di un  quinto
di  litro  di benzina super per ogni chilometro, nonche' ad eventuali
spese autostradali debitamente documentate.
   Ai  componenti  del  comitato  che  per  ragioni  del loro ufficio
debbano recarsi in localita'  diversa  da  quelle  dove  ha  sede  il
comitato  stesso spetta, oltre all'indennita' prevista dal precedente
comma, lo stesso  trattamento  economico  di  missione  spettante  ai
dipendenti   regionali   della   piu'   alta   fascia  funzionale  di
inquadramento.
   Ai  componenti  del  comitato  con la qualifica di eperti e di cui
all'art. 8, primo comma, lettera h),  i  compensi  di  rimborso  loro
dovuti  per  l'attivita'  svolta  vengono  determinati  dalla  giunta
regionale secondo quanto previsto dall'art. 16, ultimo  comma,  della
legge regionale 6 giugno 1986, n. 9.
   Alla  liquidazione  delle  indennita'  di  presenza e di missione,
provvede trimestralmente la giunta regionale sulla base di  prospetti
riepilogativi  sottoscritti  dal  presidente  e  dal  segretario  del
C.R.I.A.
   Alle  spese  di  cui  al  presente  articolo  nonche'  a quelle di
funzionamento del comitato si provvedera'  con  imputazione  al  cap.
4190  per  l'anno  1986 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per
gli anni successivi.