(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 52 del 27 dicembre 1986) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 2 della legge regionale 23 novembre 1978, n. 51 e' sostituito dal seguente: "Gli interventi di cui al precedente articolo riguardano le seguenti opere: acquedotti, fognature, cimiteri ed altre opere igieniche; case comunali ed altri edifici od impianti di proprieta' comunale destinati a pubblici servizi; strade comunali, limitatamente alle opere crollate e/o danneggiate, il cui mancato ripristino comprometta la pubblica incolumita', con esclusione di lavori finalizzati al ripristino, al rifacimento e alla manutenzione della pavimentazione; opere ed impianti di interesse intercomunale".