(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 52
                        del 27 dicembre 1986)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  2  della  legge  regionale  23  novembre  1978,  n.  51 e'
sostituito dal seguente:
   "Gli  interventi  di  cui  al  precedente  articolo  riguardano le
seguenti opere:
    acquedotti, fognature, cimiteri ed altre opere igieniche;
    case comunali ed altri edifici od impianti di proprieta' comunale
destinati a pubblici servizi;
    strade   comunali,   limitatamente   alle   opere   crollate  e/o
danneggiate,  il  cui  mancato  ripristino  comprometta  la  pubblica
incolumita',  con  esclusione di lavori finalizzati al ripristino, al
rifacimento e alla manutenzione della pavimentazione;
    opere ed impianti di interesse intercomunale".