(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 52 del 27 dicembre 1986) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione La presente legge disciplina l'attivita' contrattuale della Regione e degli Enti strumentali che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione per il conseguimento dei fini propri della stessa ferma restante l'applicazione della legislazione anche regionale vigente in materia di realizzazione di opere pubbliche e l'applicazione delle speciali normative regionali inerenti a particolari settori di contrattazione nonche' quanto disposto dalla legge 30 marzo 1981, n. 113 e successive modificazioni.