(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata
                     n. 52 del 27 dicembre 1986)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
 
   La   presente  legge  disciplina  l'attivita'  contrattuale  della
Regione e degli Enti strumentali che operano nelle materie attribuite
alla  competenza  legislativa  ed amministrativa della Regione per il
conseguimento  dei  fini   propri   della   stessa   ferma   restante
l'applicazione  della legislazione anche regionale vigente in materia
di realizzazione di opere pubbliche e l'applicazione  delle  speciali
normative  regionali inerenti a particolari settori di contrattazione
nonche'  quanto  disposto  dalla  legge  30  marzo  1981,  n.  113  e
successive modificazioni.