Art. 10. Coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione nell'espletamento del proprio mandato sono tenuti a conformarsi agli indirizzi della programmazione regionale nei settori di competenza degli enti, istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla. Ogni due anni o quando ne siano altrimenti richiesti, essi sono tenuti ad inviare al presidente del consiglio o della giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta che viene da questi trasmessa alla commissione consiliare competente per materia. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente primo comma gli organi regionali che hanno provveduto alla nomina o designazione possono revocarla, sentita la commissione consiliare competente.