Art. 10.
 
   Coloro   che   sono  stati  nominati  o  designati  dalla  Regione
nell'espletamento del proprio mandato sono tenuti a conformarsi  agli
indirizzi  della  programmazione  regionale nei settori di competenza
degli  enti,  istituti  od  organismi  in   cui   sono   chiamati   a
rappresentarla.
   Ogni  due  anni  o quando ne siano altrimenti richiesti, essi sono
tenuti  ad  inviare  al  presidente  del  consiglio  o  della  giunta
regionale  una  relazione  sull'attivita'  svolta che viene da questi
trasmessa alla commissione consiliare competente per materia.
   In  caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente primo
comma gli  organi  regionali  che  hanno  provveduto  alla  nomina  o
designazione  possono  revocarla,  sentita  la commissione consiliare
competente.