Art. 5.
 
   La  giunta regionale, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri
regionali nonche' ordini  professionali,  associazioni  ed  organismi
pubblici  o  privati, per i settori di specifico interesse, inoltrano
al presidente del consiglio regionale, per il prescritto parere della
commissione   per   le   questioni   istituzionali,  le  proposte  di
candidature agli incarichi di cui alla presente legge.
   Le  proposte di candidature devono essere illustrate facendo anche
riferimento all'esperienza ed alla professionalita' del candidato  in
relazione allo specifico incarico e devono, altresi', indicare:
    1) dati anagrafici completi e residenza;
    2) titoli di studio;
    3) curriculum professionale ed occupazione abituale;
    4) elenco delle cariche pubbliche ed in societa' a partecipazione
pubblica, nonche' in societa' private iscritte nei pubblici registri,
ricoperte attualmente e precedentemente.
   Alla   proposta   di   candidatura   devono   essere  allegate  la
dichiarazione  sottoscritta  di  disponibilita'  del   candidato   ad
accettare  l'incarico  ad  una  sua  dichiarazione,  resa in forma di
dichiarazione sostitutiva di  atto  notorio,  con  l'elencazione  dei
requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione.
   Le  proposte  di  candidature  prive  della  documentazione  sopra
prescritta non saranno esaminate.