Art. 5. La giunta regionale, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri regionali nonche' ordini professionali, associazioni ed organismi pubblici o privati, per i settori di specifico interesse, inoltrano al presidente del consiglio regionale, per il prescritto parere della commissione per le questioni istituzionali, le proposte di candidature agli incarichi di cui alla presente legge. Le proposte di candidature devono essere illustrate facendo anche riferimento all'esperienza ed alla professionalita' del candidato in relazione allo specifico incarico e devono, altresi', indicare: 1) dati anagrafici completi e residenza; 2) titoli di studio; 3) curriculum professionale ed occupazione abituale; 4) elenco delle cariche pubbliche ed in societa' a partecipazione pubblica, nonche' in societa' private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente. Alla proposta di candidatura devono essere allegate la dichiarazione sottoscritta di disponibilita' del candidato ad accettare l'incarico ad una sua dichiarazione, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con l'elencazione dei requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione. Le proposte di candidature prive della documentazione sopra prescritta non saranno esaminate.