Art. 4.
                  Esecuzione dei servizi in economia
 
   1.  I  lavori, le provviste ed i servizi in economia sono eseguiti
con le procedure indicate negli articoli 66, 67, 68  del  regolamento
approvato  con  decreto  del  Presidente  della  giunta  regionale n.
0417/Pres. del 12 settembre 1986.
   2.  La  definizione  delle eventuali riserve formulate dalle ditte
appaltatrici  dei  lavori  o  delle  forniture  e  le   proposte   di
transazione  devono  formare  oggetto  di  deliberazione da parte del
consiglio di amministrazione.