Art. 5.
                        Procedura di acquisto
 
   1.  L'ordinazione  dei  lavori, delle provviste e dei servizi deve
effettuarsi con lettera od altro atto e dovra' contenere i prezzi, le
modalita'  di  pagamento,  i  termini  di pagamento e di consegna, la
penale per ritardata o mancata esecuzione, nonche' la  facolta',  per
l'azienda,  di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle provviste,
dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore  e  di  risolvere  il
rapporto  mediante  semplice  denuncia,  nei  casi in cui l'assuntore
venga meno ai patti  concordati,  ovvero  alle  norme  legislative  e
regolamentari vigenti.
   2.  Con  la  lettera o con l'altro atto di cui al comma precedente
dovra'  inoltre  essere  richiesta  espressa  accettazione  da  parte
dell'assuntore  medesimo dell'ordinazione dei lavori, delle provviste
e dei  servizi,  anche  ai  fini  dell'applicazione  delle  penali  e
dell'esecuzione in danno o del risarcimento del danno ulteriore.
   3.  Nei  casi di cui al secondo comma dell'art. 67 del regolamento
approvato con  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale  n.
0417/Pres.  del  12  settembre 1986, la lettera o l'altro atto con il
quale si  effettuano  le  spese  puo'  prescindere  dalle  formalita'
previste dai commi precedenti.