Art. 10. Forme di collaborazione fra i comuni 1. Al fine di una migliore realizzazione di particolari compiti connessi all'attivita' barracellare e per l'effettuazione di interventi che interessino comgiuntamente il territorio e la popolazione di piu' comuni, possono essere costituite tra questi, volontariamente, apposite forme di intesa, da realizzarsi con convenzione deliberata dai consigli comunali interessati - sentito il parere dei comandanti delle compagnie interessate. 2. Qualora gli addetti al servizio barracellare operino, sulla base delle intese di cui sopra, nel territorio di un comune diverso da quello di appartenenza, sono responsabili del loro operato nei confronti del sindaco di tale comune. 3. Delle intese di cui sopra e' data comunicazione alle autorita' locali di pubblica sicurezza. 4. Gli enti interessati possono prevedere nella convenzione rimborsi e compensazioni reciproche.