Art. 10.
                 Forme di collaborazione fra i comuni
 
   1.  Al  fine  di una migliore realizzazione di particolari compiti
connessi  all'attivita'  barracellare  e   per   l'effettuazione   di
interventi   che   interessino  comgiuntamente  il  territorio  e  la
popolazione di piu' comuni, possono  essere  costituite  tra  questi,
volontariamente,   apposite  forme  di  intesa,  da  realizzarsi  con
convenzione deliberata dai consigli comunali interessati - sentito il
parere dei comandanti delle compagnie interessate.
   2.  Qualora  gli  addetti  al servizio barracellare operino, sulla
base delle intese di cui sopra, nel territorio di un  comune  diverso
da  quello  di  appartenenza,  sono responsabili del loro operato nei
confronti del sindaco di tale comune.
   3.  Delle intese di cui sopra e' data comunicazione alle autorita'
locali di pubblica sicurezza.
   4.  Gli  enti  interessati  possono  prevedere  nella  convenzione
rimborsi e compensazioni reciproche.