Art. 13.
                        Immissione in servizio
 
   1.  L'effettiva immissione in servizio dei componenti la compagnia
barracellare e' subordinata all'attribuzione, da psarte del  predetto
competente  per  territorio,  della  qualifica  di agente di pubblica
sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
   2.  In  difetto  di  tale  attribuzione, la nomina a barracello e'
priva di effetto.
   3.  Nel  decreto  prefettizio  di  nomina  ad  agente  di pubblica
sicurezza verra' indicato, ai sensi dell'articolo 12, secondo  comma,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348,
il tipo di armi che i componenti delle  compagnie  barracellari  sono
autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.
   4.    Entro    i    dieci    giorni   successivi   alla   notifica
dell'attribuazione della qualifica di agente di  pubblica  sicurezza,
ciascun   componente   la   compagnia   barracellare   deve  prestare
giuramento,  con  le  forme  e  modalita'  previste   dalle   vigenti
disposizioni  di  legge,  davanti  al  sindaco,  il quale ultimate le
formalita' del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto  formale
di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.
   5.  Con  il  provvedimento  di immissione in servizio ha inizio il
periodo  triennale  di  attivita'  della  compagnia  con   tutte   le
prerogative e le responsabilita' ad essa connesse.
   6. Ogni componente la compagnia ricevera' una patente vidimata dal
sindaco, del tipo e con  le  modalita'  che  verranno  stabilite  con
decreto  dell'Assessore  regionale  competente  in materia di polizia
locale;  con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite,  altresi',   le
caratteristiche  dei  distintivi di riconoscimento e di grado per gli
addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalita' d'uso.
   7.   I   componenti   delle   compagnie   barracellari   deceduti,
dimissionari od esclusi ai sensi del successivo articolo 23,  possono
essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati dalla presente
legge e durata in carica fino al completamento del triennio.