Art. 14.
                      Comandante della compagnia
 
   1.  Alla  compagnia  barracellare  e' preposto il capitano, che la
rappresenta, la dirige  ed  e'  responsabile  verso  il  sindaco  del
corretto  svolgimento  del  servizio, della disciplina e dell'impiego
tecnico-operativo degli addetti al servizio barracellare.
   2.  In  caso  di  assenza,  impedimento,  sospensione o revoca, il
capitano e' sostituito dall'ufficiale piu' anziano.