Art. 14. Comandante della compagnia 1. Alla compagnia barracellare e' preposto il capitano, che la rappresenta, la dirige ed e' responsabile verso il sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio barracellare. 2. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il capitano e' sostituito dall'ufficiale piu' anziano.