Art. 15.
                Requisiti ed attribuzioni del capitano
                     della compagnia barracellare
 
   1.  Oltre  a quelli previsti al precedente articolo 11, per essere
nominato capitano  della  compagnia  barracellare  sono  necessari  i
seguenti requisiti:
     a) aver compiuto il 25 anno di eta';
     b)  aver  fatto  parte  di una compagnia barracellare per almeno
cinque anni;
     c)   possedere   riconosciuta   esperienza   del   territorio  e
dell'ambiente  in  cui  la  compagnia  barracellare  e'  chiamata  ad
operare.
   2.  Si potra' prescindere dal requisito di cui al punto b) per chi
abbia prestato servizio, per un  medesimo  periodo,  in  qualita'  di
sottoufficiale  o  ufficiale  nei corpi della polizia di Stato, delle
guardie di finanza o nell'Arma dei carabinieri.
   3.  Si potra' altresi' prescindere dal medesimo requisito, qualora
nel comune non operi una compagnia barracellare da oltre dieci  anni.