Art. 16.
                   Nomina e funzioni del segretario
 
   1.  Per  l'espletamento  delle  funzioni  tecnico-amministrative e
contabili la compagnia  barracellare  si  avvale  di  un  segretario,
nominato  dalla  giunta  comunale  su  conforme  deliberazione  della
compagnia, e scelto fra i  componenti  in  possesso  del  diploma  di
scuola media superiore.
   2.  Qualora  nessuno  dei  componenti della compagnia barracellare
fosse in possesso del requisito richiesto, ill segretario puo' essere
designato fra persone esterne.
   3.  Al  segretario,  che  assiste  alle  riunioni  della compagnia
redigendone i relativi verbali, e' affidata in particolare la  tenuta
delle  scritture  contabili, assumendo la piena responsabilita' della
loro corretta compilazione e custodia.
   4.  Ad  esso  puo' inoltre essere affidata la gestione di un fondo
cassa per le spese  minute  riferite  all'ordinaria  amministrazione,
secondo le modalita' stabilite nel regolamento barracellare comunale.
   5. Nell'espletamento delle sue funzioni, il segretario puo' essere
coadiuvato da uno o piu' barracelli,  appositamente  designati  dalla
compagnia.
   6.  La  misura del compenso spettante al segretario e' determinata
nel  provvedimento  di  nomina  e  dovra'  essere  commisurata   alla
difficolta'  delle  mansioni  espletate  ed agli utili effettivamente
ricavati dalla compagnia.