Art. 17.
                    Contabilita' e amministrazione
 
   1.  La gestione finanziaria della compagnia barracellare si svolge
in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in  termini  di
cassa,  che  decorre  dalla  data  di  immissione  in  servizio della
compagnia.
   2.  La  gestione finanziaria della compagnia e' documentata con la
tenuta, a cura del segretario, dei registri  contabili  indicati  nel
regolamento barracellare.
   3. Le entrate delle compagnie barracellari sono costituite:
    1) dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
    2) dai diritti di assicurazione di cui al successivo art. 20;
    3) dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame
sequestrato, cosi' come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e  47  del
regio decreto 14 luglio 1898, n. 403;
    4)  dai  contributi  finanziari  erogati  da  enti  pubblici o da
privati;
    5)  da  ogni  altro  introito  consentito  a  norma delle vigenti
disposizioni.
   4.   Le   funzioni   di  tesoreria  della  compagnia  sono  svolte
dall'istituto di credito cui  compete  la  gestione  della  tesoreria
dell'ente di appartenenza.
   5.  Le  riscossioni  ed  i pagamenti sono disposti con reversali e
speciali mandati a firma congiunta  del  capitano  e  del  segretario
della compagnia.
   6.  Al  30  giugno  ed al 31 dicembre di ogni anno la compagnia e'
tenuta a presentare un rendiconto  contabile  sull'attivita'  svolta,
dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali
entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre  ed
il fondo cassa finale.
   7.  Copia  dei rendiconti deve essere trasmessa, a cura dei comuni
interessati,  all'Assessorato  regionale  competente  in  materia  di
polizia locale.
   8.  Il sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e
amministrativa della compagnia barracellare; a tal fine puo' disporre
in  qualsiasi  momento  verifiche  di cassa e procedere all'esame dei
registri contabili.