Art. 18.
                       Ripartizione degli utili
 
   1.  Le  modalita'  di  ripartizione degli utili, da stabilirsi nel
regolamento barracellare comunale, devono  tener  conto  dell'ufficio
ricoperto  da  ciascun  componente  in  seno  alla  compagnia e della
annessa responsabilita',  nonche'  della  quantita'  e  qualita'  del
servizio prestato.
   2.  Al  componente  la compagnia che durante l'esercizio trascorso
non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli
utili.
   3. Non e' consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili tra
i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui al successivo art.
19,  prima  che  siano interamente liquidati e risarciti i danni agli
assicurati e prima che i  rendiconti  siano  stati  deliberati  dalla
compagnia e approvati dalla giunta comunale.
   4.  Sono ammesse, sul predetto fondo, esclusivamente anticipazioni
di cassa, con reintegro, per  far  fronte  alle  spese  ordinarie  di
funzionamento  della  compagnia, nella misura non eccedente il 30 per
cento della dotazione.
   5.  Prima  di procedere alla ripartizione definitiva gli utili, si
dovranno - nell'ordine - liquidare:
    1) gli emolumenti dovuti al segretario;
    2) le spese per liti, perizie, di amministrazione;
    3) tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.
   6.  Sul  fondo  destinato alle spese di funzionamento sono ammessi
prelievi parziali a titolo di acconto secondo le modalita'  stabilite
nel regolamento barracellare.