Art. 19. Responsabilita' della compagnia 1. La responsabilita' della compagnia barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di dannegiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame, purche' tenuto custodito in luogi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita. 2. La compagnia baracellare non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori; negli altri casi la compagnia risponde dei furti e dei danni, salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili. 3. Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite, e costituito dal 70 per cento delle corrispondenti entrate. 4. Il rimanente 30 per cento, unitamente alle entrate di cui ai punti 3 e 4 del terzo comma del precedente art. 17, costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della compagnia.