Art. 21.
                          Periti e arbitrato
 
   1.  Nel  contratto  di assicurazione e custodia e' previsto di far
ricorso a degli esperti, uno per parte, per la perizia e  valutazione
dei  danni ai beni assicurati. La concorde valutazione da parte degli
esperti definisce l'entita' del danno.
   2.  Per  l'ipotesi  di  non accordo, puo' darsi luogo, su concorde
richiesta delle parti, a decisione secondo equita'  da  parte  di  un
arbitro.
   3.  L'arbitro e' nominato, su proposta della giunta, dal consiglio
comunale, dura in carica per la durata della compagnia e puo'  essere
riconfermato.
   4. Per poter essere nominati arbitri occorre:
     a) possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale;
     b)  avere  la  residenza  e l'effettiva dimora nel comune in cui
opera la compagnia;
     c)  essere persona capace di assolvere degnamente alla funzione,
per riconosciuti requisiti di probita', carattere e prestigio.
   5.  Nella  definizione delle controversie l'arbitro e' assistito e
coadiuvato da due periti, rispettivamente indicato dalle parti.
   6.   Le   spese  ed  i  relativi  compensi  sono  determinati  nel
regolamento barracellare comunale e gravano in  misura  uguale  sulle
parti.