Art. 23.
                  Infrazioni e sanzioni disciplinari
 
   1.  I  barracelli  che  non adempiono ai loro doveri sono soggetti
alle seguenti sanzioni disciplinari:
     a)  l'ammonizione  per la mancanza commessa, con l'esortazione a
non ricadervi;
     b) sanzione pecuniaria;
     c)  la  sospensione  del  servizio  con  conseguente perdita del
diritto alla relativa quota degli utili della compagnia;
     d) l'esclusione dalla compagnia.
   2.  L'ammonizione e' fatta verbalmente dal capitano ed e' inflitta
per lievi trasgressioni.
   3.   La  sanzione  pecuniaria,  il  cui  importo  e'  fissato  nel
regolamento barracellare comunale, e' inflitta dal capitano per grave
negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per
violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso.
   4.  La sospensione e' proposta con richiesta motivata del capitano
e deliberata dalla giunta comunale sentito, ove ne faccia  richiesta,
l'interessato.
   5.  Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di
un mese e per non piu' di sei mesi e opera nei casi previsti  per  la
sanzione  pecuniaria  qualora  le  infrazioni  rivestano  particolare
gravita' ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio
ricoperto  a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per
violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.
   6.  L'esclusione  e'  inflitta  per  grave  abuso d'autorita', per
illecito uso o distrazione di somme della compagnia, per  gravi  atti
di  insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'ufficio, per
interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno.
   7.  Il  provvedimento  di  esclusione  e'  adottato  dalla  giunta
comunale  su  proposta  motivata  dal  capitano  dopo  aver   sentito
l'interessato sempreche' questi ne abbia fatto richiesta.
   8.  L'esclusione  comporta  la perdita di tutti gli utili ai quali
l'escluso possa aver diritto.
  9.  Contro  i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del
primo comma del presente articolo e'  ammesso  ricorso  entro  trenta
giorni  dalla  notifica,  alla  giunta  comunale  che  decide entro i
successivi sessanta giorni dopo aver  sentito  l'interessato  che  ne
abbia fatto richiesta.
   10.  Contro  i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e
d) del primo comma del presente  articolo,  e'  ammesso  ricorso  nel
termine  di  trenta  giorni  dalla notifica al consiglio comunale che
decide entro i successivi sessanta giorni.