Art. 24.
                        Sospensione cautelare
 
   1.   I   componenti  delle  compagnie  barracellari  sottoposti  a
procedimento penale possono essere, quando la natura  del  reato  sia
particolarmente  grave,  sospesi  precauzionalmente  dal servizio con
provvedimento della giunta comunale e revocati se nei loro  confronti
sia stata pronunciata sentenza di condanna.
   2. Il provvedimento di sospensione e' obbligatorio quando nei loro
confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura.