Art. 25. Procedimento disciplinare per il capitano 1. Il capitano che commetta le infrazioni di cui al precedente art. 23, puo' essere sospeso e, nei casi piu' gravi, revocato con deliberazione del consiglio comunale, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato. 2. La sospensione e la revoca opera con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli. 3. In caso di inerzia dell'amministrazione competente, si provvede ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.