Art. 28.
                              Contributi
 
   1. Allo scopo di favorire la costituzione ed il mantenimento delle
compagnie barracellari in Sardegna,  l'Amministrazione  regionale  e'
autorizzata a:
    1)  assumere  a  proprio  carico,  mediante rimborso dei relativi
premi, gli oneri per  l'assicurazione  dei  componenti  le  compagnie
contro   gli   infortuni   subiti   nell'esercizio   delle   funzioni
barracellari;
    2)  concedere  a  favore  delle compagnie barracellari contributi
annui per spese generali in misura non superiore a L.  5.000.000  per
compagnia,  nonche'  contributi annui per l'equipaggiamento in misura
non superiore a L. 300.000 per componente e fino ad un massimo di  L.
30.000.000 per compagnia;
    3)  concedere  ai  Comuni,  ove  esistano  compagnie regolarmente
costituite e funzionanti, contributi annui  fino  ad  massimo  di  L.
10.000.000  per la dotazione delle compagnie barracellari di adeguati
mezzi di trasporto e attrezzature  per  lo  svolgimento  dei  compiti
d'istituto.
   2.   I   contributi   di   cui  sopra  sono  erogati  con  decreto
dell'assessore regionale competente in materia di polizia  locale  ed
avvenuta  immissione  in servizio della compagnia e, successivamente,
alla scadenza di ogni anno, a seguito di regolare istanza  corredata,
per  il  primo  anno,  della  certificazione  del sindaco di avvenuta
immissione in servizio della compagnia e,  per  i  successivi,  della
dichiarazione  del sindaco di regolare funzionamento della compagnia,
nonche'  dell'avvenuta  presentazione  dei   rendiconti   debitamente
deliberati e approvati, relativi ai due semestri precedenti.
   3.   Nella  determinazione  del  contributo  non  si  computano  i
componenti la compagnia esclusi o revocati ai  sensi  della  presente
legge salvo che essi non siano stati regolarmente sostituiti.
   4.  Parimenti  non  competono  i  contributi  di  cui  al presente
articolo  alla  compagnia,  che,  nell'anno  cui  si   riferisce   il
contributo,  sia  stata  oggetto  di provvedimento di scioglimento ai
sensi dell'articolo 26 della presente legge.