Art. 31.
               Riconoscimento del servizio barracellare
 
   1.  L'aver  prestato  lodevole servizio per almeno tre anni in una
compagnia barracellare costituisce, a parita' di  merito,  titolo  di
preferenza  nella  formazione  della  graduatoria di concorso a posti
banditi  dall'amministrazione  regionale  ed   e'   valutabile,   per
qualifiche  che  comportino  mansioni analoghe od equiparate a quelle
svolte dai barracelli,  quale  titolo  di  servizio  prestato  presso
pubbliche amministrazioni, in ragione di un anno per ogni triennio di
effettivo servizio barracellare.
   2.  Ai  medesimi  fini,  i  comuni  e le comunita' montane possono
prevedere, nei rispettivi regolamenti, analoghe disposizioni.