Art. 32.
                       Formazione professionale
 
   1.   L'amministrazione   regionale   promuove   ed  incentiva,  in
collaborazione con le amministrazioni provinciali, la  formazione  di
base,  l'aggiornamento e l'addestramento professionale dei componenti
delle compagnie barracellari con l'organizzazione di  appositi  corsi
finalizzati,  nell'ambito  dei  piani  di cui alla legge regionale 1
giugno 1979, n. 47.