Art. 33.
                    Sovrintendenza e coordinamento
 
   1.  L'assessore  regionale competente in materia di polizia locale
convoca ogni  tre  anni,  una  conferenza  regionale  allo  scopo  di
verificare  lo  stato  ed  i  problemi di applicazione della presente
legge,  l'attivita'  delle  compagnie  barracellari  e   le   diverse
questioni relative al funzionamento ed al coordinamento.
   2.  Alla  conferenza  partecipano  i  comandanti  delle  compagnie
barracellari, i rappresentanti degli enti di appartenenza, dell'ANCI,
della  UPI,  dell'UNCEM, delle prefetture e degli assessori regionali
competenti in materia di difesa  dell'ambiente  e  di  agricoltura  e
foreste.