Art. 34.
                Contributi diversi da quelli regionali
 
   1.   L'amministrazione   regionale  e'  autorizzata  ad  accettare
eventuali erogazioni effettuate  dallo  Stato,  da  enti  pubblici  e
privati,  da banche, da associazioni o da privati cittadini, a favore
della Regione per le attivita' svolte dalle compagnie barracellari.
   2. In corrispondenza con gli accertamenti effettuati in entrata di
detti contributi, sono autorizzate  le  iscrizioni  in  aumento  allo
stanziamento  previsto  per  le spese generali e d'equipaggiamento di
cui all'art. 28, primo comma, punto 2), della presente legge.
   3.  A  tali  iscrizioni  si  provvede  con  decreto dell'assessore
regionale competente in materia  di  bilancio,  da  registrarsi  alla
Corte  dei  conti,  emesso  su  conforme  deliberazione  della giunta
regionale,  adottata  su  proposta  del  medesimo,  di  concerto  con
l'assessore regionale competente in materia di polizia locale.